Legge 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Legge 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Legge 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
1. E' istituito il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
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pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.
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pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
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dalle seguenti: «Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».
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1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della
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2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali
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necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in
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pubblico e nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25; e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto
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dati è esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti dalla
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i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione; c) segnalare ai relativi
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finalità, nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25; f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai
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manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono
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pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui
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cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d) di opporsi